Siglato il 18/7/2018 tra ANCE Marche, ANCE territoriali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino e FILCA-CISL regionale, FILLEA-CGIL provinciali e regionale e FENEAL-UIL provinciali e regionale, l’accordo sulla disciplina della trasferta regionale, in un’ottica di semplificazione e sviluppo dell’occupazione.
La presente disciplina della trasferta regionale, che si applica a tutti i lavori edili, ha natura di carattere sperimentale ed ha dunque durata temporanea di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo in esame ed è tacitamente prorogabile di anno in anno, salvo disdetta di un singolo contraente con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza annuale.
Il presente accordo integrativo si applica esclusivamente alle imprese che abbiano sede legale o amministrativa nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.
In caso di esecuzione di opere in una provincia diversa da quella di provenienza, l’impresa presenterà alla Cassa Edile competente per ubicazione del cantiere la notifica preliminare e la comunicazione di inizio lavori.
Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza. L’impresa in trasferta ha diritto di usufruire del servizio sicurezza relativa alla consulenza ed alla visita in cantiere in essere nell’ente unificato/nei CPT ove si svolgono i lavori, mentre la formazione dei lavoratori resta comunque in capo all’Ente Scuola Edile di riferimento della Cassa Edile di provenienza.
Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della provincia di provenienza, la parti concordano che il trattamento economico dell’operaio in trasferta non può essere inferiore al trattamento economico previsto nella provincia in cui si svolgono i lavori.
Pertanto, le parti sociali stabiliscono che l’azienda riconoscerà all’operaio in trasferta il trattamento economico orario della provincia dove si svolgono i lavori qualora lo stesso sia superiore a quello della provincia di provenienza secondo quanto previsto dall’art. 21 del CCNL come modificato dall’Accordo di Rinnovo dell’1/7/2014.
Nello specifico, il trattamento economico complessivamente derivante all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell’indennità territoriale di settore e della eventuale quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non potrà essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione sarà corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Questo sito utilizza i cookie per offrirti il miglior servizio possibile. Utilizzando il nostro sito, acconsenti all'uso dei cookies. AccettaLeggi di più