A seguito del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, emanato in attuazione dell’art.8 c.10 bis del DL76/2020 (convertito nella legge 120/2020) e in applicazione dell’Accordo Nazionale del 10 settembre 2020, è stato definito il sistema di verifica nazionale della congruità dell’incidenza del costo della manodopera che le Casse Edili sono incaricate di applicare per rilasciare l’attestazione di congruità prevista dalla citata normativa.
Le disposizioni del D.M. 143/2021 non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale si applicano le Ordinanze n. 58 e 78 per la ricostruzione post sisma 2016.
La verifica di congruità avrà a oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazioni di lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. La congruità attesterà che l’incidenza in percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili sia pari o superiore rispetto alla percentuale minima stabilita in base agli indici minimi riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Tali norme si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021 per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000,00 euro.
1. Decreto Ministeriale n. 143 del 25 Giugno 2021
2. Accordo Congruità Parti Sociali Nazionali del 10 Settembre 2020
3. Elenco Attività del Settore Edile
4. Scheda Congruità – riepilogo CNCE
5. Accordo PP.SS. Nazionali nuove categorie specialistiche OS e OG3 per soli lavori di asfaltatura
6. Accordo PP.SS. Nazionali del 07.12.2022 – Congruità Nazionale e nuove procedure
7. Procedure di Allert 07.12.2022
8. Procedure di Allert – Indicazioni operative 07.02.2023