Rimborso Carenza per Malattia
A far data dal 01 Ottobre 2018 sono intervenute le seguenti modifiche inerenti il rimborso della carenza per malattia e della mutualizzazione del contributo Prevedi per le imprese iscritte. Nello specifico le modifiche intervenute, a far data dal 01 Ottobre 2018, sono le seguenti:
a) E’ stato pubblicato il nuovo Regolamento per il rimborso della malattia alle imprese, il quale prevede che le stesse, per avere diritto alla prestazione, debbano trasmettere alla Cassa Edile – Pesaro entro 40 giorni dalla scadenza della denuncia relativa alla mensilità dell’evento, pena decadenza del beneficio, le buste paghe sottoscritte per ricevuta dai lavoratori interessati e copia del relativo certificato medico. Nel caso in cui, l’Impresa non fosse regolare con i versamenti, o nel caso abbia una rateizzazione in corso, la prestazione non viene erogata. Qualora l’impresa, trascorsi dodici mesi dalla scadenza della denuncia relativa alla mensilità dell’evento, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria corrente, decade dal diritto del rimborso;
b) Il rimborso relativo ai primi tre giorni di carenza, per le sole imprese industriali secondo quanto previssto dall’accordo integrativo provinciale, per le malattie fino a 6 giorni non viene più rimborsata dalla Cassa Edile – Pesaro, pur rimanendo a carico dell’impresa;
c) Il contributo Prevedi dell’1% a carico dell’impresa per i soli operai che hanno scelto volontariamente la contribuzione aggiuntiva Prevedi, sarà a carico dell’azienda e non più coperta dai fondi della Cassa Edile – Pesaro.